Pillole: Genocidio

Il termine genocidio venne introdotto, nel 1944, dall’avvocato polacco ebreo, Raphael Lemkin, nel libro “Il dominio dell’Asse nell’Europa occupata”, in cui descrive le politiche di distruzione della Germania, tra cui la soppressione dei cittadini di fede ebraica. Lemkin lo coniò combinando γένος, dal greco per stirpe o tribù, con –caedo, dal latino per uccidere. Venne utilizzato dal Tribunale militare internazionale, insediato a Norimberga, nel 1945, nell’atto d’accusa per i crimini nazisti.
La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, del 1948, lo inquadra come un reato internazionale, riferito a condotte che hanno il proposito di eliminare, in tutto o in parte, una determinata popolazione, oppure singole realtà etniche o religiose. Tali condotte sono riconducibili a cinque categorie: uccidere individui, causare loro gravi lesioni fisiche o mentali, infliggere in maniera deliberata condizioni di vita tali da provocare l’annientamento parziale o totale del gruppo, imporre misure volte a prevenire le nascite, trasferire bambini ad altre famiglie al di fuori del gruppo.
L’intento di genocidio può essere valutato sulla base di prove dirette, o dedotto da prove indirette o circostanziali. Fra queste, si annoverano: il contesto generale in cui i crimini vengono commessi; l’esistenza di schemi di condotta e dichiarazioni disumanizzanti e genocide di funzionari governativi e militari; la portata e la natura sistematica dei delitti; la portata, la natura, l’estensione e il grado, dei danni contro il gruppo e il numero delle vittime.
Il testo finale della Convenzione venne adottato all’unanimità ed entrò in vigore, nel 1951, dopo la ratifica in più di venti paesi. Alla fine degli anni cinquanta, oltre sessantacinque stati membri dell’Onu l’avevano adottata. Al momento, si sono impegnati a seguirne le disposizioni centoventicinque stati: trentatré in Africa, ventotto in America Latina e i Caraibi, venticinque in Europa Occidentale, compreso il Canada, venti in Europa Orientale, diciannove in Asia e il Pacifico. Stati Uniti, Israele, Russia, e Ucraina non ne fanno parte; Cina, India, Egitto, Turchia e Arabia Saudita non ne riconoscono la giurisdizione. Tuttavia, la Convenzione è vincolante per l’intera comunità internazionale, anche per quei paesi che non l’hanno ratificata. Si è, infatti, affermata la convinzione, tra i giuristi, e le altre sedi ricognitive del diritto internazionale generale, che il divieto di genocidio, dalla sua originaria caratterizzazione pattizia, sia assurto a rango di ius cogens.
La prevenzione è uno dei principali obblighi stabiliti dalla Convenzione e resta una sfida che stati, istituzioni e individui, continuano ad affrontare, essendo il genocidio tornato a manifestarsi nella storia contemporanea. Nel 1998, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Ictr per la sigla in inglese), con sede ad Arusha, emanò il primo verdetto. Jean-Paul Akayesu venne giudicato colpevole per le azioni commesse in prima persona, o alle quali aveva sovrinteso, mentre era sindaco della città di Taba. Questa fu, anche, la prima volta che il reato di stupro venne considerato una componente di quello di genocidio. Il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia (Icty per la sigla in inglese), con sede a L’Aia, nel 2016 condannò Radovan Karadzic, presidente della Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina, per il massacro di Srebrenica e l’assedio di Sarajevo. Il tribunale speciale su quanto avvenuto in Cambogia (Unakrt per la sigla in inglese), mentre erano al potere gli khmer rossi di Pol Pot, condusse a tre sentenze, nel 2022.
L’esperienza del Icty e del Ictr riconfermò l’accezione di genocidio introdotta con la Convenzione, e contribuì a stabilire precedenti legali. Nel 2002, grazie ad un trattato, fu creata la Corte penale internazionale permanente (Cpi per la sigla in inglese) con il compito di perseguire i reati di genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. L’Icty e l’Ictr potevano agire solo all’interno della propria giurisdizione, la Cpi, invece, ha assunto il potere di investigare le violazioni compiute su scala mondiale e ha ampliato la definizione di crimini contro l’umanità, proibendoli sia in tempo di guerra sia in tempo di pace. Il primo mandato di arresto per genocidio della Cpi venne emesso nel 2009, per crimini legati al conflitto in Darfur contro civili di etnia non araba, nei confronti di Omar al-Bashir, deposto presidente del Sudan, ancora ricercato. In anni più recenti, nel 2021, il team investigativo delle Nazioni Unite incaricato dell’accertamento dei delitti commessi dal Da’esh (Unitad per la sigla in inglese) determinò che il sedicente Stato islamico si è reso colpevole del reato di genocidio nei confronti di yezidi, idei, curdi, cristiani, e della popolazione musulmana shiita, nelle aree sotto il suo controllo, in Siria e Iraq.
Con il supporto delle prove raccolte, un rapporto di Amnesty International, del 2024, asserisce che Israele abbia commesso, e stia commettendo, un genocidio contro gli abitanti di Gaza, che costituisce una porzione sostanziale della popolazione palestinese, mediante politiche, azioni e omissioni. Il rapporto evidenzia come Israele abbia imposto condizioni di vita calcolate per annichilirli con tre modelli di eventi: “il danneggiamento e la distruzione su larga scala di infrastrutture critiche e di altri oggetti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile; ripetute ondate di sfollamenti forzati di massa in condizioni insicure e disumane; e l’ostruzione o restrizione all’ingresso e alla consegna di forniture salvavita, compresi gli aiuti umanitari, e di servizi essenziali. Tutti eventi che si sono verificati simultaneamente, per mesi e senza tregua, aggravando gli effetti dannosi di ciascuno”.
Nello stesso anno, il Sudafrica si è rivolto alla massima Corte delle Nazioni Unite per aprire un caso giudiziario e porre fine all’uccisione di massa di civili a Gaza, accusando Israele di aver compiuto un genocidio contro i palestinesi, affermazione che Israele ha respinto come “priva di fondamento”. Gli Stati Uniti hanno argomentato le accuse del Sudafrica come “false”. La Cpi, tuttavia, ha emesso un mandato d’arresto per il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa, Yoav Gallant e il capo di Hamas, Mohammed Deif, che però si ritiene morto in un raid delle forze armate di Israele, per presunti “crimini di guerra e contro l’umanità”. Netanyahu ha screditato la decisione come “antisemita”, il democratico Joe Biden come “scandalosa”, e il repubblicano Donald Trump ha imposto sanzioni contro i funzionari della Corte. La Cpi ha respinto il ricorso di Israele e i mandati d’arresto restano attivi.
Nel 2025, i ripetuti attacchi contro civili e beni di carattere civile, e l’entità e la velocità dei danni ad abitazioni, strutture sanitarie, infrastrutture elettriche, idriche e igienico-sanitarie, terreni agricoli, e piccole e medie imprese produttive e commerciali, nel contesto del sistema di apartheid di Israele; i cinquantasette anni di occupazione militare di Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza; i diciassette anni di blocco illegale della Striscia di Gaza; e l’efferata violenza in corso, aggravata da situazioni illecite di privazione del cibo e cure mediche, e un alto numero di vittime civili; hanno condotto la Commissione di inchiesta indipendente sui territori occupati da Israele, del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a concludere, in una relazione ufficiale, che le condotte poste in essere dal paese occupante possono essere qualificate di genocidio. L’incitamento pubblico ad atti deliberati di uccisione di persone palestinesi, ed espropriazione dei loro beni, di esponenti politici israeliani, del resto, ne è evidente controprova.
La statunitense Helen Fein ha dedicato molti scritti al tema del genocidio. Seguendo un approccio sociologico, lo ha definito come “un’azione intenzionale sostenuta da un persecutore per distruggere fisicamente una collettività, direttamente o indirettamente, attraverso l’interdizione alla riproduzione biologica e sociale dei membri del gruppo”, in risposta a ”una crisi causata o attribuita alle vittime” e sostenuta “indipendentemente dalla resa o dalla mancanza di minaccia offerta dalle vittime”. Ha suggerito, inoltre, una classificazione di diverse tipologie: “genocidio di sviluppo”, se le vittime ostacolano un progetto economico; “genocidio dispotico”, se le vittime sono oppositori reali o potenziali; “genocidio retributivo”, quando due gruppi condividono lo stesso spazio in una società multietnica; “genocidio ideologico”, se le vittime sono al di fuori dell’universo percepito come sede degli obblighi, per motivi religiosi o nei totalitarismi ideologici. Parrebbe che il genocidio palestinese, di cui il mondo è imbelle testimone o complice da oltre mezzo secolo, si possa ascrivere a ognuna di esse.

Questo articolo è stato pubblicato dal quotidiano indipendente online di geopolitica e politica estera Notizie Geopolitiche.
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