Almanacco: la costituzione degli Stati Uniti
4 marzo 1789
Il primo congresso della storia degli Stati Uniti d’America, composto da 13 rappresentanti e 9 senatori, si riunisce e dichiara l’entrata in vigore della costituzione. Questa era stata redatta a Filadelfia, dai padri costituenti, fra il 25 marzo e il 17 settembre 1787, con l’obiettivo di sancire la certezza del diritto e il principio di legalità, in una nazione agli albori della propria indipendenza. Concepita come un documento solenne, ispirato ai postulati illuministici, è la carta costituzionale più antica tutt’ora valida.
Nel 1791, è stata integrata con dieci emendamenti, posti a tutela delle libertà degli individui, denominati Bill of Rights. Dalla sua promulgazione, il testo originario è stato emendato 27 volte, mediante interventi singoli e puntuali, che hanno rispecchiato l’evolversi dell’economia e della società, senza alterarne lo spirito. Negli oltre 200 anni di applicazione, è stata accompagnata da un sentimento di venerazione e di rispetto, diffuso in tutta la comunità statunitense, che non ha eguali al mondo.
Questa è la legge fondamentale del paese e si colloca al vertice dell’ordine gerarchico delle fonti del diritto. I suoi presupposti fondamentali sono la separazione dei poteri, la sua condivisione tra i diversi livelli di governo e la sovranità popolare, regolati da un meccanismo di controlli ed equilibri, una struttura federalista, e un sistema disegnato per spingere al dialogo, ovvero a una democrazia di tipo deliberativo, in cui i cittadini sono impegnati nella verifica della realizzazione degli ideali comuni.
Al tempo, è stata unica nel suo genere – scritta, breve, suprema e rigida -, pertanto ha servito da prototipo. Rappresenta, infatti, il primo esempio di costituzione scritta di uno stato moderno. Con sette articoli, anche se suddivisi in sezioni che disciplinano le competenze e l’assetto degli organi statali, è anche una costituzione breve. In quanto suprema, le sue disposizioni devono essere rispettate dalla legislazione ordinaria e dal complesso normativo delle unità federate. Infine, è una costituzione rigida, che per essere modificata, richiede una procedura aggravata, con il concorso dell’amministrazione centrale federale e di quella degli stati membri, e maggioranze qualificate elevate.
D’altra parte, è un incisivo modello di costituzione elastica che è stata capace di mantenere un forte rapporto di interscambio con i fatti storici, grazie all’interpretazione innovatrice della corte suprema. Esemplare è la trasformazione del XIV emendamento. Approvato alla fine della guerra civile, con lo scopo di velare i diritti degli ex-schiavi, vietava agli stati di privare “ogni persona della vita, della libertà e della proprietà”, senza una “procedura legittima”, venne poi adoperato, in linea con l’impianto capitalistico della società, per garantire interessi produttivi contro regolamentazioni sfavorevoli, dichiarando, per esempio, incostituzionale una legge che fissava l’orario di lavoro massimo per i fornai.
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