Principi di condotta militare: diritto internazionale bellico

Il diritto internazionale bellico include il diritto umanitario, la cui finalità è quella di tutelare la popolazione civile (convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e 1949) e porre limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra (convenzioni dell’Aia del 1899 e 1907) nei conflitti armati.Il diritto umanitario si distingue dal diritto dei diritti umani in quanto si applica, nello specifico, in situazioni di guerra, interna o internazionale. Si impone a tutte le parti, aggressore e aggredito, e si occupa dello ius in bello, ovvero di regolamentare la condotta delle ostilità, a prescindere dal motivo per cui hanno avuto inizio.

Le due branche delle convenzioni di Ginevra e dell’Aia si sono fuse in un unico sistema di diritto, come precisato dalla Corte internazionale di giustizia nel 1996. In questo senso, sono state fondamentali le quattro convenzioni di Ginevra elaborate nell’agosto del 1949: per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare; sul trattamento dei prigionieri di guerra; sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. A queste ultime si sommano i protocolli aggiuntivi del 1977, sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e dei conflitti armati non internazionali. Il concetto di vittima è stato, poi, esteso, dalla convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto, e all’ambiente.

Questo corpus definisce la condotta militare in guerra e ha valore consuetudinario. Caratteristica comune è la “clausola Martens”. Friedrich Fromhold Martens (1845-1909), è stato un diplomatico e giurista estone. Appartenente all’aristocrazia dei Tedeschi del Baltico, operò anche al servizio dell’Impero russo e diede un importante contributo nello sviluppo del diritto internazionale. Secondo tale clausola, nella formazione di una norma consuetudinaria inerente al diritto dei conflitti armati, la diuturnitas, vale a dire l’elemento oggettivo della ripetizione, assume un ruolo meno significativo rispetto all’opinio iuris ac necessitatis, ovvero la percezione della doverosità sociale della condotta. I principi umanitari che esprime costituiscono norme inderogabili del diritto internazionale generale.

La clausola, inserita nei preamboli alle convenzioni dell’Aia, in origine, prevedeva che, in attesa di una completa codificazione del diritto in materia, “le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l’imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica”. L’interpretazione successiva è dovuta alla prassi degli stati.

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