Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – Articolo 23

  1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
  2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.

  1. Ogni individuo che lavora ha diritto a una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a sé stesso e alla propria famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
  2. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Lascia un commento

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑