Pillole: crimini contro l’umanità

I crimini contro l’umanità sono stati concepiti in quanto tali nel diritto internazionale nel corso del XX secolo quando vennero anche approntati apparati sanzionatori ad hoc. La loro imputabilità, sia legale sia etica, è ascritta a capi di stato o altre espressioni di potere, che detengono facoltà decisionale, nel momento in cui vengono perpetrate le violazioni.
La nozione è apparsa nel 1915, in una dichiarazione congiunta di Francia, Gran Bretagna e Russia, in riferimento alla Turchia, responsabile del genocidio armeno. Con l’istituzione del Tribunale di Norimberga, nel 1945, fu annoverata tra i reati contestabili ai nazisti tedeschi, in distinzione dal crimine di guerra. Venne ripresa, nel 1946, nello Statuto del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente, e negli anni novanta del secolo passato, nello Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia e in quello per il Ruanda.
La codificazione normativa in giurisprudenza si diede, in seno alle Nazioni Unite, con la Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio, del 1948. Fu, però, solo nel 1998, grazie allo Statuto di Roma, che venne designata una sede giurisdizionale indipendente, nella Corte penale internazionale de L’Aia, per accertare e castigare i delitti, e cercare di arginare il rischio di discrezionalità e opportunismo, da parte di istanze nazionali. Ciò nonostante, non tutti gli ordinamenti giuridici prevedono la figura di crimine contro l’umanità o la prevedono in forma recettizia da trattati internazionali. In aggiunta, per limite statuario, la Corte può solo affiancarsi, in maniera complementare, alla giurisdizione ordinaria.
Fra i casi perseguiti, per crimine contro l’umanità, si annoverano: lo sterminio di massa; la pulizia etnica; lo stupro di guerra e la tortura; la deportazione e la sparizione forzata di persone; l’apartheid; la riduzione in schiavitù; la persecuzione contro un gruppo per ragioni di ordine politico, nazionale, culturale, religioso o di identità sessuale; qualsiasi azione disumana commessa contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra; vessazioni che abbiano costituito un’infrazione del diritto del paese dove sono state commesse; la distruzione di patrimoni artistici e ambienti naturali di riconosciuta importanza. Malgrado l’atrocità di ognuno di essi, si sono sollevati elementi di dibattito.
Per esempio, sebbene certi atti suscitino una condanna morale comune a partire dalla consapevolezza di un diritto congenito per sua natura agli esseri umani, si è discusso se ciò possa determinare il fattore di criminalità, e la cagione specifica della punibilità, secondo un’apposita previsione. L’obiezione si è centrata sulla maggiore opportunità di considerarne la portata specifica. In tale ottica, la pulizia etnica, altro non sarebbe che un delitto di strage aggravato da premeditazione, continuazione e reiterazione, oltre che da motivi abietti, con dimensioni e proporzioni del danno arrecato, di gravità non contemplata dal codice ordinario.
Inoltre, si è a lungo discusso circa l’effettiva riconoscibilità per l’intero genere umano di un ruolo diretto di vittima. In pratica, si è eccepita la fattibilità procedurale che si costituisca parte civile. La contestazione è correlata al tema della rappresentanza, ovvero di chi avrebbe titolo a presentarsi in giudizio in nome dell’umanità. Quanti contrari all’idea di un diritto internazionale umanitario affermano, poi, che la diversità di situazioni sociali, espressioni culturali, e visioni etiche, tra i popoli, renderebbe impossibili, sia una definizione della fattispecie, sia un’applicazione della stessa, tali da ottenere un consenso universale.
A dispetto di tutte le argomentazioni tecniche, e le manipolazioni ideologiche sulla materia, esiste un’intesa di fondo che ha permeato l’opinione pubblica, a favore dell’esistenza di diritti inalienabili, in virtù della condizione umana, che devono essere difesi e promossi, per garantire la vita, la dignità, la sicurezza, e lo sviluppo. Tuttavia, in assenza di un’applicazione del diritto internazionale, pregressa, continua, ed effettiva, questi crimini rimangono soggetti al filtro dell’interpretazione politica, negli equilibri geostrategici, e gli accusati hanno spesso opposto un vizio di competenza dei tribunali.
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