Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Lascia un commento

Orgogliosamente fornito da WordPress | Tema: Baskerville 2 di Anders Noren.

Su ↑